Pos. I Prot. _______ /34.08.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Recupero anticipazione erogata ad un Consorzio ASI - Procedure.


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
(rif. nota n. 2581 del 5 febbraio 2008)

e, p. c. ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
PALERMO

1. Con la nota sopra indicata codesto Dipartimento rappresenta che con D.D. n. 79/DPR del 17 giugno 2002, veniva concesso al Consorzio ASI di Enna -a gravare sul fondo di rotazione istituito con l'art. 1 del D.A. n. 486 del 28 luglio 1999- un finanziamento per rendere esecutiva la progettazione di massima "Costruzione strade di lottizzazione 2º stralcio- A.I. del Dittaino- Assoro (EN)".
Rappresenta altresì codesto Dipartimento che con il citato D.D. n. 79/2002, veniva erogata al predetto Consorzio ASI una anticipazione pari al 50% del finanziamento concesso, prevedendo che dalla data di notifica del medesimo decreto decorreva il termine di due anni "per la restituzione delle somme erogate con le modalità previste dalla circolare n. 62 dell'11 ottobre 1999 di questa Presidenza, regolante l'accesso al fondo di rotazione in argomento".
Riferisce ancora codesta Amministrazione che il Consorzio ASI di Enna non ha ottemperato al previsto obbligo di restituzione e, con nota n. 4033 del 7 giugno 2005 (sollecitata con successive note n. 15351 del 29 novembre 2006 e n. 26704 del 18 dicembre 2007), veniva richiesto al Dipartimento regionale dell'industria l'attivazione delle procedure previste dal punto 6.4 della circolare n. 62/1999, ai fini del recupero della somma anticipata sul finanziamento concesso.
Ciò premesso, considerato che l'Assessorato regionale dell'industria, con nota n. 2911 del 28 gennaio 2008, in riscontro all'ultimo sollecito, ha comunicato di non poter attivare le procedure di cui al punto 6.4 della circolare n. 62/1999, in quanto i trasferimenti operati dalla medesima Amministrazione riguardano spese correnti per il funzionamento del Consorzio ovvero trasferimenti per investimenti a destinazione vincolata, vien chiesto il parere dello scrivente in merito a quanto rappresentato dal Dipartimento regionale dell'industria sulla procedura per il recupero delle somme erogate; in particolare, vien chiesto "se sia confermata l'impossibilità del recupero eccepita dal suddetto Dipartimento industria, in considerazione della natura delle spese dallo stesso erogate al Consorzio Asi, con conseguente mancata applicazione delle disposizioni sulla restituzione delle somme anticipate della più volte citata circolare e se, pertanto, in tale ipotesi questo Dipartimento debba orientarsi verso una procedura più diretta di rientro delle somme al bilancio regionale (es. iscrizione a ruolo delle somme)".

2. Preliminarmente all'esame della questione prospettata giova richiamare le disposizioni che qui rilevano.
L'art. 4 del D.D. n. 79 del 17 giugno 2002, con cui è stato concesso al Consorzio ASI di Enna il finanziamento de quo, prevede che "dalla data di notifica del presente decreto decorre il termine massimo di due anni per la restituzione delle somme erogate con le modalità previste dalla circolare n. 62 dell'11 ottobre 1999".
Il punto 6.4 della circolare n. 62 dell'11 ottobre 1999 ("Circolare attuativa dell'art. 1 del D.A. n. 486/Gr. VII/III del 28 luglio 1999, istitutivo del Fondo di rotazione per i finanziamenti occorrenti a rendere esecutive le progettazioni di massima ai sensi della L.R. 12 gennaio 1993 n. 10), dispone, tra l'altro, che decorso inutilmente il termine massimo di due anni dalla data di notifica dell'avvenuta registrazione del D.A. di finanziamento, "sarà avviata la procedura per la detrazione alla fonte su quelle assegnate o trasferite a Comuni e Province, Enti ed Aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione, disciplinate dall'art. 21 della L.R. n. 6 del 7 marzo 1997".
Il richiamato art. 21, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ha introdotto nell'ordinamento regionale il sistema della tesoreria unica regionale, statuendo che "a decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a Comuni, Province enti ed aziende del settore pubblico regionale, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione".
L'accentramento dei servizi di tesoreria -realizzato attraverso la previsione dell'obbligo, per gli enti e le aziende del settore pubblico regionale, di detenere le somme assegnate dalla Regione in appositi conti istituiti presso gli uffici della cassa regionale- nasce dall'esigenza di realizzare una corretta gestione delle risorse destinate all'apparato pubblico nel suo complesso, e si ricollega alla necessità di impedire la dispersione di mezzi finanziari a danno della Regione evitando la formazione di forti giacenze di cassa presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria dei singoli enti beneficiari di risorse provenienti dal bilancio regionale.
Tale sistema è volto quindi, da un lato al potenziamento delle disponibilità di tesoreria della Regione, onde ridurre l'eventuale ricorso al mercato finanziario e, dall'altro, al conferimento ai flussi finanziari dell'intero settore pubblico regionale di maggiore chiarezza e trasparenza mediante una organica regolamentazione dei trasferimenti che limiti le disponibilità liquide degli enti destinatari.
Le istruzioni operative per la concreta attuazione della disposizione di cui al citato art. 21 della l.r. n. 6/1997, sono state impartite dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con la circolare 23 giugno 1997, n. 9.
In particolare, per ciò che qui rileva, la predetta circolare n. 9/1997 chiarisce che per ciascuno degli enti interessati dalla norma che istituisce il sistema della tesoreria unica regionale saranno istituiti conti di tesoreria regionale presso la banca che svolge il servizio di Cassa regionale; i titoli di spesa emessi dalle varie Amministrazioni della Regione in favore degli enti, saranno trasmessi al pertinente ufficio di Cassa regionale e verranno estinti (pagati) dalla medesima Cassa accreditando contestualmente i relativi importi al pertinente conto di tesoreria regionale intestato all'ente. Ciascun conto di tesoreria sarà suddiviso in tanti sottoconti quanti saranno gli accreditamenti regionali in favore degli enti (un sottoconto per ogni titolo di spesa) e ciascun ente preleverà le somme occorrenti facendo riferimento al conto intestato allo stesso e al pertinente titolo di spesa emesso dalla Regione.
Ciò detto in via generale -premesso che i Consorzi ASI della Regione sono enti soggetti alle norme sulla tesoreria unica regionale (cfr. D.P.Reg. 8 settembre 1998 recante "Approvazione dell'elenco regionale degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla Tesoreria unica regionale")- si precisa ora che, nella fattispecie in esame, in forza del combinato disposto del punto 6.4 della circolare n. 62/1999 e del richiamato art. 21 della l.r. n. 6/1997, il recupero della somma erogata al Consorzio ASI di Enna a titolo di anticipazione dovrebbe essere effettuato detraendo il corrispondente ammontare dalle somme assegnate o trasferite al medesimo Ente mediante il sistema di tesoreria unica regionale; al riguardo si rileva che, al fine di affermare la legittimità di tale operazione di detrazione, occorre preliminarmente accertare se sia possibile procedere ad una compensazione tra il credito vantato dall'Amministrazione per le somme concesse ed erogate a titolo di anticipazione e il credito del Consorzio ASI di Enna per somme ad esso spettanti a vario titolo da accreditare al medesimo Ente attraverso la tesoreria unica regionale.
Al riguardo, in via generale, si osserva che in materia di contabilità pubblica non trova applicazione l'istituto della compensazione legale di cui agli articoli 1241 e seguenti del codice civile, per effetto del quale le obbligazioni reciproche si estinguono ope legis per il solo fatto della loro coesistenza, qualora abbiano ad oggetto debiti omogenei, liquidi ed esigibili; tale divieto di compensazione trova riscontro, secondo la prevalente dottrina, nel principio della integrità del bilancio, per cui tutte le entrate debbono affluire all'erario nel loro importo integrale, senza riduzione per eventuali spese di riscossione o per altro titolo (cfr. Bennati, "Manuale di contabilità di Stato", Napoli, 1990, 454 e ss.).
Tuttavia deve altresì rilevarsi che nei rapporti reciproci tra pubblica amministrazione e suoi debitori, mentre da un lato non è ammessa la compensazione a richiesta del debitore dell'erario, dall'altro la non operatività della compensazione di diritto, non impedisce che l'amministrazione interessata possa comunque procedere a compensare propri debiti e crediti.
Chiarito, alla stregua di quanto sopra osservato, che nella fattispecie in esame la compensazione è ammissibile ad iniziativa di codesto Assessorato, per conseguenza può affermarsi che risulta legittimo procedere alla operazione di detrazione prevista dal combinato disposto del punto 6.4 della circolare n. 62/1999 e dell' art. 21 della l.r. n. 6/1997.
Ciò posto, si sottolinea altresì che, nel caso in questione, è irrilevante la circostanza che i reciproci rapporti di credito-debito nei confronti del Consorzio ASI di Enna facciano capo ad Amministrazioni regionali diverse (rispettivamente: Presidenza della Regione e Assessorato regionale dell'industria).
Ed infatti, al riguardo la giurisprudenza- sebbene con specifico riferimento all'Amministrazione statale, ma esprimendo un principio estensibile comunque all'Amministrazione regionale- ha precisato che: "l'autonomia amministrativa e contabile dei vari rami dell'amministrazione non elimina il carattere unitario della personalità dello Stato, che è l'unico soggetto dei diritti che in esso si incentrano. E' ammessa, pertanto, la compensazione legale di crediti e debiti di diverse amministrazioni dello Stato nei confronti dei privati, ad iniziativa dell'amministrazione interessata" (Cass. 6 dicembre 1974, n. 4035).
L'orientamento giurisprudenziale sopra riportato risulta confermato anche laddove si consideri la tipologia delle spese da assoggettare al regime di tesoreria unica regionale, che, in forza del citato art. 21 della legge regionale n. 6/1997, include tutte le somme trasferite o assegnate "a qualunque titolo" agli Enti ivi indicati.
Sotto tale profilo, dunque, deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità del recupero sollevata dal Dipartimento regionale dell'industria con riferimento alla natura delle spese dallo stesso erogate al Consorzio ASI di Enna.
Si fa presente ancora che ai fini del recupero della somma erogata al Consorzio in questione, non possono non tenersi in considerazione le peculiari modalità di funzionamento del sistema di tesoreria unica regionale così come delineate dalle istruzioni contenute nella citata circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 9/1997; ed infatti -escluso che i vari accreditamenti disposti in favore dell'Ente de quo si cumulino in un unico conto- il recupero di che trattasi va imputato ad un sottoconto, e, in particolare, ad un sottoconto che abbia la disponibilità, ferme restando le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonché i vincoli di destinazione sulle spese imposti o derivanti dalla legge.
Considerato poi che gli accreditamenti in favore dell'Ente di che trattasi avvengono contestualmente all'estinzione dei titoli di spesa e, correlativamente, che i prelevamenti vanno imputati ai singoli titoli di spesa, la competente Amministrazione regionale dovrà disporre l'emissione di un titolo di spesa di importo corrispondente alla somma erogata a titolo di anticipazione, da estinguere mediante commutazione in quietanza di entrata a saldo del debito del Consorzio ASI di Enna: tale soluzione, in particolare, risponde all'esigenza di garantire l'erario regionale poiché il predetto titolo di spesa non determina effettivo movimento di denaro.

3. Il presente parere viene inviato, per conoscenza, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e all'Assessorato regionale dell'industria, rispettivamente competenti in materia contabile e di vigilanza enti, sia al fine di renderli partecipi dell'avviso dello scrivente, sia per consentire alle predette Amministrazioni di formulare proprie osservazioni al riguardo, alla cui stregua, eventualmente, questo Ufficio, si riserva ogni utile approfondimento.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.
Avv. Maddalena Barreca/VISTO: Avv. Giovanni Carapezza

L'AVVOCATO GENERALE

(Francesco Castaldi
)

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale